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Senegalese discriminato da un barista ottiene il risarcimento
18/07/2008
ROMA - "Rifiutare di servire un cittadino extracomunitario in un pubblico esercizio è atto di discriminazione ai sensi dell’articolo 43 co. 2 lett. b d.lsg. 286/1998". Lo ha dichiarato il Tribunale di Roma, sezione civile, in un’ordinanza depositata il 16 luglio con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso presentato, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 286/1998 da un cittadino senegalese, assistito dagli avvocati Mario Angelelli e Federica Sorge dell’associazione "Progetto Diritti",
organismo antidiscriminazione iscritto al registro del ministero delle Pari Opportunità. Il ragazzo si è visto rifiutare da un barista una bevanda già pagata. L’uomo ha atteso invano che qualcuno si degnasse di servigli la bibita ordinata, mentre avventori entrati successivamente venivano prontamente serviti; alle sue rimostranze, il barista ha risposto lanciando sul bancone i soldi pagati per la bibita accompagnati dall’espressione: “Di gente come lui non abbiamo bisogno qui”.  Il Tribunale ha quindi ritenuto di condannare il proprietario del bar al risarcimento del danno subito dal ricorrente stimato nella somma di 5.000 euro oltre gli interessi legali.
 
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